La presente norma specifica un metodo di prova (fase 2, step 1) ed i requisiti minimi per determinare l'attività sporicida di un disinfettante chimico che forma un prodotto omogeneo e fisicamente stabile in acqua dura, che viene usato in campo alimentare, industriale, domestico e istituzionale, escludendo le aree e le situazioni dove la disinfezione proviene da indicazioni mediche ed escludendo i prodotti usati su tessuti vivi tranne per l'igiene delle mani nei campi descritti sopra.
La presente norma europea si applica al minimo nei seguenti casi.
a - processo distribuzione e vendita di:
1 cibo di origine animale: latte e latticini; carne e derivati; pesci e derivati; uova e derivati; cibo per animali etc.
2 cibo di origine vegetale: bibite, frutta, verdura e derivati (incluso zucchero, distillati etc.)
b- ambiente istituzionale e domestico: catering, aree pubbliche, trasporti pubblici, scuole, asili nido, negozi, aree sportive, contenitori di rifiuti, hotel, abitazioni, aree ospedaliere non cliniche, uffici etc.
c- altre aree industriali: confezionamento, biotecnologiche (lieviti, proteine , enzimi etc.), farmaceutiche, cosmetiche e igiene personale, tessile, industria spaziale, industria informatica etc.
La presente norma non è in grado di determinare l'attività dello sporicida tal quale, il prodotto può essere provato solo alla concentrazione dell'80% o inferiore.