E' applicabile agli impianti nuovi, agli ampliamenti e alle modifiche di impianti gia' esistenti, cosi' come ai vecchi impianti quando questi ultimi sono trasferiti e messi in funzione in un altro luogo. Sono ammesse eccezioni solo quando e' assicurata una protezione equivalente. Si applica anche alla conversione di un impianto in previsione della sua utilizzazione con un altro fluido frigorigeno per esempio r 12, invece di r 40 o r 22 invece di ammoniaca. Le modifiche e le trasformazioni di impianti esistenti devono essere effettuata solo dal costruttore o da un installatore competente. Le prescrizioni di sicurezza, dove siano appropriate, si applicano a tutti i tipi di sistemi frigoriferi nei quali il fluido frigorigeno evapora e condensa in circuiti chiusi, comprese le pompe di calore e condensa i circuiti chiusi, comprese le pompe di calore e i sistemi ad assorbimento. Sono esclusi i sistemi che utilizzano acqua o aria come fluidi frigorigeni, cosi' come le applicazioni che sono soggette a eventuali regolamenti speciali come, per esempio, quelle per le miniere o i trasporti ferroviari, stradali navali e aerei. I regolamenti speciali si sostituiscono e si aggiungono alla norma solo dove sono piu' severi. Per i piccoli impianti e apparecchi assiemati in officina (refrigeratori, frigoriferi domestici, mobili frigoriferi commerciali, condizionatori d' aria, ecc.) contenenti soltanto una piccola carica di fluido frigorigeno, in generale si applica soltanto parte della norma. Dove esistono prescrizioni CEI in merito, queste si applicano in aggiunta e/o in alternativa a quanto indicato. Classificazione di immobili e dei sistemi di raffreddamento. Fluidi frigorigeni e proprieta' fisiche. Esigenze di utilizzazione e funzionamento. Appendice a: elenco con la distinzione dei dati generali, delle Include il foglio di aggiornamento 1982.